Assoterziario

Incompatibilità: sempre protagonista!

Incompatibilità: sempre protagonista!

Che l’incompatibilità sia sempre presente nel campo degli agenti immobiliari lo testimoniano le numerose comunicazioni e lettere che ci giungono dal territorio. Per svolgere l’attività di Agente immobiliare non bisogna svolgere altra attività lavorativa, in conflitto d’interessi con la principale. Su questo principio base si sono avvicendate norme, regolamenti europei, sanzioni e quant’altro. Va da se che comunque l’incompatibilità dovrebbe essere stata edulcorata dalla modifica dell’art. 5 della legge 39/1989 avvenuta con legge 23 dicembre 2021 n. 238. L’introduzione del concetto di “afferenza” pare dia più spazio di manovra alle Camere di Commercio per ammettere nuovi agenti immobiliari alla professione.

Comunque è ancora “vietato” essere impresario edile e nel contempo agente immobiliare; così come non si può essere contemporaneamente Geometri, Architetti, Ingegneri etc e anche agenti immobiliari. Ma anche essere dipendenti, pubblici o privati, crea incompatibilità. Anche se proprio a queso proposito ci giunge notizia che la Camera di Commercio di Udine ha di fatto ripristinato “il privilegio” in capo ai dipendenti pubblici part time ai quali viene concessala doppia professione.

Una tematica sempre aperta e di grande attualità,. gestita dal sistema camerale con la libertà che lo contraddistingue.

In allegato: http://Modifiche all’incompatibilità per l’agente immobiliare 01.02.2022.pdf