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1 maggio 2022: per operatori e clienti di parrucchieri, estetisti e centri benessere resta la mascherina

1 maggio 2022: per operatori e clienti di parrucchieri, estetisti e centri benessere resta la mascherina

Le specifiche dell’Ufficio legislativo Confesercenti

Dal 1 maggio per operatori e clienti di parrucchieri, estetisti e centri benessere resta la mascherina.

A spiegarlo, nel dettaglio l’Ufficio legislativo Confesercenti che scrive in una nota: “il DL n. 24, del 24 marzo, prevede, all’art. 5, che fino al 30 aprile p.v. è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto ivi elencati, agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Sempre fino al 30 aprile è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione, anche di tipo chirurgico, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, nonché in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli menzionati e con esclusione delle abitazioni private“.

Dopo il 30 aprile le norme di legge in essere non prevedono regole per l’uso delle mascherine. Sta di fatto che ai sensi dell’Ordinanza del 1°aprile del Ministero della Salute, che reca le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, applicabile fino al 31.12.2022, vige come misura di carattere generale, l’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2, in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente“.

“Con riferimento specifico ai centri benessere e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco, le linee guida affermano che, ad integrazione delle misure di carattere generale, nei trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco), l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura“.

“Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro se non è indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento”.

“Con riferimento ai servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori, l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione)”.

“Questi i contenuti delle Linee guida del Ministero della Salute – conclude l’Ufficio legislativo – che, per il riferimento alle previsioni della normativa vigente, allo stato assenti con riferimento al periodo successivo al 30 aprile, destano perplessità che potranno essere sciolte solo da interventi chiari e decisi del Governo, ma consigliano da parte delle categorie economiche e imprenditoriali atteggiamenti prudenti”.

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