Il 2 marzo 2022, è stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il Disegno di legge AS n. 988-B, su “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, il cui testo è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La nuova legge stabilisce che la produzione biologica è un “sistema globale” di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, fondato sul coordinamento tra le “buone prassi” a tutela dell’ambiente, del clima e delle risorse naturali, in modo tale da concorrere attivamente alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla salvaguardia della biodiversità ed al raggiungimento degli obiettivi comuni di “riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra”, così come previsto dall’art. 7 bis, par. 2, Direttiva 98/70/CE e ss., contribuendo tra l’altro alla realizzazione degli obiettivi della c.d “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.
La ratio della nuova legge per il comparto dell’Agricoltura con l’anzidetto metodo biologico risiede dunque nell’esigenza di disciplinare tra l’altro, a livello nazionale, non soltanto il sistema delle competenti Autorità e dei relativi Organismi, unitamente ai Distretti biologici ed alla necessaria aggregazione tra i Produttori e gli altri Operatori della Filiera in questione, ma anche le principali azioni tese alla tutela ed allo sviluppo del medesimo comparto, ivi inclusa la Semplificazione amministrativa ed il sostegno finanziario alla Ricerca ed all’Informazione in materia, nonché l’uso di un “Marchio nazionale” che contraddistingua i Prodotti ottenuti con lo stesso metodo biologico e realizzati utilizzando materie prime italiane.
Le principali disposizioni in tema di produzione con metodo biologico sono le seguenti:
– anzitutto la nuova legge, agli artt. 3 e 4, individua nel MIPAAF l’Autorità di indirizzo e di coordinamento, a livello nazionale, delle attività amministrative e tecnico scientifiche inerenti all’applicazione nel nostro Paese della vigente normativa europea in materia di produzione biologica, mentre a livello territoriale sono state indicate le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano quali Autorità locali rispettivamente competenti in materia, adeguando qualora occorra i propri ordinamenti ai princìpi della legge stessa;
– inoltre, l’art. 5 Ddl istituisce presso lo stesso MIPAAF un “Tavolo tecnico per la produzione biologica”, con funzioni consultive e di indirizzo in tema di promozione del Settore in questione e di coordinamento tra le anzidette Autorità competenti, costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, un esponente nominato dal Ministro della salute, un rappresentante nominato dal MITE, quattro esponenti delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI, un esponente della Cooperazione agricola, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, un esponente per ognuna delle Associazioni più rappresentative nell’ambito della produzione biologica ed un rappresentante delle Associazioni più rappresentative nell’ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biodinamico, due rappresentanti delle Associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell’agricoltura biologica, tre rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, tre rappresentanti della Ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica di cui uno nominato dall’ISPRA, uno dal CREA e uno da altri Istituti di ricerca pubblici, tre rappresentanti dei predetti Distretti biologici e tre rappresentanti degli Organismi di controllo.
– il successivo art. 6, prevede altresì l’istituzione del “Marchio biologico italiano” di proprietà esclusiva del MIPAAF, al fine esplicito di caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale contraddistinti dall’indicazione «Biologico italiano» di cui all’art. 25, par. 2, Regolamento (CE) n. 834/2007 ed all’art. 33, par. 5, Regolamento (UE) 2018/848. A tal fine, deve intendersi che il Marchio può essere richiesto su base volontaria, con Logo da individuare tramite Concorso di idee ad hoc che sarà indetto, da bandire entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge appena approvata dalle Camere, mentre un apposito DM stabilirà nel dettaglio entro tre mesi le specifiche condizioni e modalità di attribuzione del Marchio stesso;
– parimenti entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova legge, in base all’art. 7, il MIPAAF adotterà, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni, il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da rinnovare con cadenza triennale salvo aggiornamenti periodici anche annuali, recante interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l’obiettivo tra l’altro di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, nonché sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la Filiera dei prodotti biologici, con particolare attenzione ai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972 ss. (Testo Unico in tema di IVA);
– il successivo art. 9 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica come definite nell’anzidetto Piano d’azione nazionale, in armonia con la Comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione sugli orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, le cui modalità di funzionamento e le condizioni di utilizzo saranno definite con apposito Decreto dello stesso MIPAAF da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge;
– salvo restando quanto previsto dall’art. 13 del già vigente D. Lgs n. 228/2001 e ss. nella parte in cui annovera i ”distretti biologici” e i “biodistretti” tra i distretti del cibo, l’art.13 del neo approvato Disegno di legge prevede che costituiscano ad ogni effetto Distretti biologici, i cui requisiti di costituzione saranno definiti con successivo DM, anche i sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola in cui risulti significativa la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici, all’interno del biodistretto, nonché la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, vale a dire comprensivo di aree appartenenti a più Enti locali. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare;
b) stimolare e favorire l’approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salva guardare l’ambiente, la salute e le diversità locali;
c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica;
f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.
Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti che intendano promuovere la costituzione di un Distretto biologico, formeranno un apposito Comitato promotore, che a sua volta presenterà alla Regione di appartenenza la richiesta di riconoscimento giuridico ad hoc. Nei Distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un Consiglio direttivo, che adotterà lo Statuto e il Regolamento organizzativo dell’ente in questione;
Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel Settore dei Prodotti biologici, il MIPAAF a norma dell’art 14 Ddl riconosce le Organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici, su iniziativa delle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici. Tali Organizzazioni Interprofessionali perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d’esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all’articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all’arti colo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell’Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l’innovazione;
5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, raziona lizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell’ambiente attraverso metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
6) realizzare ogni azione atta a tute lare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l’individua zione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell’ambiente;
7) promuovere il consumo dei pro dotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.
– in base al successivo art. 15 della nuova legge le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel Settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico (operative in almeno cinque Regioni ed espressione di una quota imprenditoriale pari ad almeno il 20{ffbb18d12cf4426f58426d3e01c7be157cedb7a9c4c458f485e60babb6aa72cf} del Settore stesso) possono stipulare, in rappresentanza e su mandato delle rispettive imprese, appositi Accordi quadro ai sensi del D. Lgs n. 102/2005 e ss., aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali e prevedendo in favore dei Produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione;
– infine, l’art. 16 disciplina il Tavolo per la stipula delle Intese di filiera per i prodotti biologici, l’art. 17 rinvia ad un successivo Decreto MIPAAF i criteri ed i requisiti per il riconoscimento a livello regionale delle Organizzazioni dei produttori biologici, l’art. 18 prevede tra l’altro le modalità di commercializzazione delle Sementi biologiche, l’art. 19 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per la revisione, l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, mentre l’art. 20 abroga espressamente l’art.59 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 Legge n. 488/1999 e ss., nonché l’art. 1 comma 87 Legge n. 311/2004 ss. (Finanziaria 2005).